Associazione Storica della Valle Telesina

STATUTO

DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l’Associazione denominata Associazione storica della Valle Telesina con sede in via Telese Vetere, 14, a San Salvatore Telesino, 82030 (BN).

L’Associazione si propone:

  1. di dare impulso ad attività di studio e di ricerca storica, con particolare riferimento al territorio della Valle telesina;
  2. di promuovere e di contribuire all’individuazione, alla raccolta, alla catalogazione e alla valorizzazione delle fonti archivistiche e documentali inerenti alla storia patria favorendone l’accesso, la comprensione critica e la consultazione, nelle forme più opportune, da parte dei cittadini;
  3. di pubblicare documentazione inedita quali manoscritti, documenti storici conservati in archivi pubblici e privati per permetterne la fruizione da parte della cittadinanza. Le modalità di pubblicazione possono essere sia quelle tradizionali del formato cartaceo che quelle più innovative del formato digitale sul sito web dell’Associazione, di biblioteche, di enti pubblici e privati coinvolti in varie forme nei progetti dell’Associazione;
  4. di favorire la digitalizzazione del patrimonio storico di enti locali ed ecclesiastici e di famiglie private ai fini della conservazione e della fruizione;
  5. di diffondere, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, ogni strumento di conoscenza che favorisca la riflessione critica sulla memoria storica dei suoi abitanti;
  6. di avviare un rapporto con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di corsi di storia locale rivolti ai cittadini più giovani;
  7. di organizzare conferenze, seminari, giornate di studi, corsi di aggiornamento rivolti alla popolazione adulta.

SOCI

Articolo 2

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne fanno richiesta e che ne condividono le finalità e lo Statuto

I soci si distinguono in:

– Socio fondatore: è la persona fisica che ha partecipato attivamente alla fondazione dell’associazione

– Socio ordinario: è la persona fisica che, dopo l’accettazione del Consiglio Direttivo, ha assolto al pagamento della tessera annuale

Articolo 3

Tutti i soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali che regolano e limitano lo svolgimento di ogni attività dell’Associazione in base alle norme vigenti. I Soci si impegnano a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali e a contribuire alle necessità economiche e sociali dell’Associazione.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall’Associazione, di partecipare all’Assemblea annuale, e di eleggere gli Organi sociali.

La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Qualunque socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

 

ORGANI SOCIALI

Articolo 4

Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. Il Vice – Presidente
  5. il Segretario
  6. il Tesoriere
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 5

Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Possono essere invitati a partecipare e ad intervenire anche i non iscritti ma il diritto di voto è riservato ai Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi. L’Assemblea dei Soci che deve essere convocata almeno una volta l’anno, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, delibera sulla programmazione delle attività culturali, sul rendiconto consuntivo e preventivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in carica. L’assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci. In seduta straordinaria, l’Assemblea ha il potere di approvare la mozione di sfiducia – contenente le ragioni poste alla base della stessa – nei confronti del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Consiglio Direttivo.

La comunicazione di convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori e deve essere pubblicizzata utilizzando tutte le forme necessarie per garantire che tutti i soci ne siano al corrente: pubblicazione sul sito web, posta elettronica, cartacea, sms, telefono, avvisi in bacheca, ecc.

I soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega. Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci per un totale di tre voti massimo. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell’albo dell’associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell’albo dell’Associazione per almeno quindici giorni.

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione che verrà assistito dal Segretario.

Articolo 6

Pubblicità delle riunioni degli organi dirigenti

I rapporti interni dell’Associazione dovranno essere caratterizzati da assoluta democrazia e trasparenza per cui ci sarà una completa condivisione delle decisioni prese dagli organi dirigenti attraverso una costante comunicazione con e tra tutti i soci che saranno puntualmente informati sui contenuti delle riunioni. I verbali saranno anche pubblicati sul sito web dell’associazione, saranno stampati per essere conservati nell’archivio e tenuti a disposizione nella sede dell’Associazione. I soci possono far pervenire in qualsiasi momento suggerimenti e proposte al Presidente che li metterà in discussione nella riunione successiva del Consiglio direttivo.

Articolo 7

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 o 9 membri; è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria ogni qual volta se ne renda necessario ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. L’O.d.G. della convocazione del direttivo deve essere inviato anche a tutti i soci in modo che questi possano, prima della riunione, fare delle proposte in merito a quanto in discussione.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice, è possibile la delega scritta di massimo un componente del consiglio.

Nel caso di dimissioni del Presidente, esse vanno indirizzate al Consiglio direttivo che deve provvedere entro 30 giorni alla sua sostituzione. Nelle more il Vice Presidente sostituisce, per l’ordinaria amministrazione, il Presidente, convoca il Consiglio direttivo entro 30 giorni per procedere all’elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni sia del Presidente che di metà dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni dalle dimissioni.

Articolo 8

Presidente -Vice Presidente  – Segretario –  Tesoriere

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico. Il Presidente provvede alla direzione e alla gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 30 giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente. Il Presidente può inoltre  assegnare deleghe su temi specifici a uno o più Consiglieri.

Il Vice Presidente  coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impossibilità. Il vice Presidente ha la responsabilità della conduzione della sede dell’Associazione.

Il Segretario provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art.9

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. a) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
  2. b) è scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto;
  3. c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
  4. d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea
  5. e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione sugli argomenti dell’ordine del giorno, senza diritto di voto;

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti. I tre membri effettivi eleggeranno un Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso non sia possibile provvedere alle sostituzioni, si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio dei Revisori.

 

Articolo 10

Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato scientifico, a carattere consultivo, composto da minimo tre membri che possono essere anche non soci, personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell’ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell’Associazione che lo presiede. Alle riunioni possono partecipare il Vice- Presidente, Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 11

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  2. b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote sociali;
  2. b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
  3. c) da ogni altra eventuale entrata che concorra all’attivo sociale.

Articolo 12

L’esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese di febbraio dell’anno successivo. L’associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

MODIFICHE ALLO STATUTO/SCIOGLIMENTO

Articolo 13

Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea, anche nelle convocazioni seguenti qualora non si raggiungesse la maggioranza.

Articolo 14

L’associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata. In caso di scioglimento l’Associazione si obbliga a devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Letto e approvato all’unanimità dai soci fondatori.

Telese Terme, 18.03.2017